TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI
ART. 1
L’"Aero Club Torino Associazione Sportiva Dilettantistica" siglabile “AeCTo” (di seguito Aero Club), con sede in Torino, Strada Berlia 500,esercita, senza fini di lucro, attività sportiva, didattica, turistica, promozionale e culturale nei settori del volo a motore (sia con aerei che con elicotteri), del volo a vela, dell'acrobazia con velivoli o con alianti, del volo da diporto o sportivo (VDS)con apparecchi provvisti o non provvisti di motore, del volo in pallone libero o dirigibile, della costruzione aeronautica amatoriale e del restauro di velivoli storici, del paracadutismo sportivo e dell'aeromodellismo. Tali attività vengono definite in seguito con la parola "Specialità" seguita dalla relativa specificazione.
In particolare l'Aero Club persegue, nel quadro delle attività di cui al precedente comma, la formazione di una coscienza aeronautica della gioventù.
Inoltre l'Aero Club promuove e incoraggia ogni altra forma di attività nel campo aeronautico sportivo e di volontariato nell'ambito della Protezione Civile ed in ogni altro settore. Svolge propaganda aeronautica, anche mediante voli promozionali; diffonde la cultura aeronautica e collabora con la Pubblica Autorità allo studio e alla risoluzione dei problemi che la interessano; opera comunque al fine di sviluppare le attività aeronautiche in ogni loro aspetto.
L'Aero Club può svolgere attività a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici.
L'Aero Club può svolgere, entro i limiti prescritti dalla vigente legislazione, ogni attività connessa o finalizzata agli scopi istituzionali, sia direttamente, sia in forma partecipata.
L'Aero Club è Associazione Sportiva Dilettantistica e, in quanto tale, non può prevedere né effettuare, neanche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi, di riserve e di capitale. Eventuali avanzi di gestione, provenienti da attività commerciali legalmente consentite in forma non prevalente e gestite obbligatoriamente in contabilità separata, devono essere reinvestiti nel potenziamento dell'attività statutaria.
L’Aero Club è soggetto di diritto privato.
Il contributo associativo annualmente versato dai soci a fondo perduto non è trasmissibile e non è rivalutabile.
Per ciascuna specialità, che abbia almeno dieci soci effettivamente praticanti, può essere costituita apposita sezione di specialità. I componenti di dette Sezioni eleggono, in riunioni separate da tenere prima delle Assemblee per il rinnovo delle cariche sociali, un rappresentante di specialità, che entra a far parte come consigliere a pieno titolo del Consiglio Direttivo dell'Aero Club.
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.
TITOLO II
SOCI
ART. 2
Possono diventare soci dell’Aero Club:
a)coloro che hanno conseguito una delle licenze o titoli aeronautici di seguito indicati, anche se scaduti di validità:
1.- licenza di pilota di velivolo;
2.- licenza di pilota di elicottero;
3.- licenza di pilota di aliante;
4.- licenza di pilota di autogiro;
5.- licenza di pilota di dirigibile;
6.- licenza di pilota di pallone libero;
7.- licenza di paracadutista sportivo;
8.- attestato di idoneità al pilotaggio per il volo da diporto o sportivo (VDS);
9.- attestato di aeromodellista;
10.- licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica;
11.-altri che l’Aero Club d’Italia deliberi di aggiungere;
b)gli allievi aspiranti ai titoli aeronautici di cui alla precedente lettera a);
c)altre persone interessate alle attività istituzionali, compresi gli operatori di autocostruzione aeronautica.
I soci delle categorie a) e b) devono costituire la maggioranza dei soci iscritti all'Aero Club.
E’ in facoltà dell’Aero Club conferire speciali distinzioni, diplomi e medaglie, nonché di proporre al Consiglio Federale dell’Aero Club d’Italia la nomina a Presidente onorario e Socio onorario dell’Aero Club.
Tutti i Soci dell’Associazione Italiana dei Pionieri e i Soci d’onore nominati dall’Aero Club d’Italia che risiedono in provincia di Torino sono soci di diritto dell’Aero Club, con esonero dal pagamento del contributo associativo annuale.
Chi aspira ad ottenere la qualifica di socio deve presentare domanda sottoscritta da due presentatori soci dell’Aero Club. Sull’accoglimento della domanda si pronuncia, con insindacabile giudizio, il Consiglio Direttivo dell’Aero Club.
L’accoglimento della domanda deve essere seguito dal versamento degli importi per la quota una tantum a fondo perduto di ammissione, se stabilita, e per il contributo associativo annuo.
L’iscrizione nel Libro dei Soci decorre dalla data di tale versamento.
ART. 3
Le misure del contributo una tantum di ammissione per i nuovi soci, se previsto, e del contributo associativo annuo sono fissate dal Consiglio Direttivo dell’Aero Club con cadenza annuale.
Il contributo associativo annuo deve essere versato entro il mese di gennaio di ogni anno.
Il mancato pagamento del contributo associativo entro tale termine comporta l'automatica decadenza dalla qualità di socio.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo dell’Aero Club di riammettere i soci decaduti a norma del comma precedente, esentandoli dal pagamento della quota una tantum di ammissione.
Possono essere previste speciali facilitazioni per particolari categorie di persone.
ART. 4
I soci hanno diritto di partecipare alle attività dell’Aero Club, di usufruire dei vantaggi derivanti dalla sua organizzazione e di godere dei benefici inerenti alla sua struttura.
Alle attività dell’Aero Club possono partecipare, con particolari facilitazioni deliberate dal Consiglio Direttivo, i soci di altre Associazioni che perseguonouno scopo analogo o affine a quello dell'Aero Club.
L’Aero Club, attraverso apposite convenzioni, può, anche indirettamente, intrattenere rapporti di collaborazione e scambio sia con altre Associazioni, che con altri Enti pubblici o privati interessati alle attività istituzionali dell’Aero Club.
ART. 5
La qualità di socio si perde per decadenza nel caso previsto dal precedente art. 3, comma 3,per volontarie dimissioni e per radiazione.
La radiazione è pronunciata dalla Commissione di Disciplina dell’Aero Club.
Contro i provvedimenti della Commissione di Disciplina è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri dell’Aero Club d’Italia entro sessanta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi.
Il ricorso non sospende l’applicazione del provvedimento.
ART. 6
Hanno voto deliberativo nelle Assemblee e possono rivestire cariche sociali – salve altre specifiche prescrizioni - i soli soci maggiorenni, cittadini della U.E., in regola con il pagamento della quota sociale e con anzianità di appartenenza al sodalizio di almeno tre mesi.
I soci dell’Associazione Italiana Pionieri e i soci onorari nominati dall’Aero Club d’Italia possono partecipare alle Assemblee e rivestire cariche sociali, ma non possono esercitare il diritto di voto.
Possono partecipare alle assemblee, ma senza diritto di voto, e non possono rivestire alcuna carica sociale, i soci che:
-ÂÂ abbiano rapporto di dipendenza o collaborazione con l'Aero Club;
-ÂÂ siano da esso a qualunque titolo rimunerati, ad eccezione del mero rimborso spese;
-ÂÂ siano interessati in attività private, professionali, industriali/commerciali, o comunqueÂÂ
ÂÂ svolte sotto qualsiasi forma per o in concorrenza con l’Aero Club;
- risultino colpiti da interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna a pena detentiva per
ÂÂ delitti non colposi;
-ÂÂ siano stati assoggettati, da parte dell'AeCI, oppure da parte del Comitato Olimpico
ÂÂ Nazionale Italiano o di una sua Federazione, a squalifiche o a inibizioni per un tempo
ÂÂ complessivamente superiore a sei mesi.
Qualunque carica presso un altro Aero Club locale è incompatibile con cariche o incarichi presso l’Aero Club Torino, ad eccezione degli incarichi commissariali o ispettivi conferiti dall’AeCI.
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Può tuttavia essere riconosciuto, a carico dell’Aero Club, un rimborso per le spese documentate effettivamente sostenute da parte del Presidente e dei componenti degli organi dell'Aero Club per l'esercizio del loro mandato.
TITOLO III
ORGANI DELL’ AERO CLUB
Capo I
GENERALITA’
ART. 7
Gli Organi dell’Aero Club sono:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed eventualmente il vice presidente se nominato;
- la Commissione Permanente di Disciplina;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Per le elezioni delle cariche sociali il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, potrà predisporre un regolamento elettorale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Il regolamento dovrà essere consono con i principi ispiratori dello statuto tipo dell’Aero Club d’Italia e del CONI ed essere redatto nell’assoluto rispetto delle norme di democrazia assembleare.
Il regolamento potrà codificare le norme per la presentazione delle liste, l’informazione ai soci e lo svolgimento delle elezioni al fine di evitare turbative della campagna elettorale e dello svolgimento delle elezioni garantendone chiarezza e trasparenza.
Capo II
ASSEMBLEA
ART 8
L’Assemblea è l’organo di indirizzo politico-strategico generale dell’Aero Club.
Compongono ed hanno diritto di intervento in assemblea:
- ÂÂ il Presidente dell’Aero Club, che la presiede;
-ÂÂ i membri del Consiglio Direttivo;
-ÂÂ tutti i soci, fatte salve le limitazioni di cui al precedente art. 6 ultimo comma.
Ogni socio può esprimere un solo voto. L’Assemblea è sovrana per il conseguimento degli scopi sociali e può essere convocata in sessione ordinaria e/o straordinaria.
ART. 9
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Aero Club:
in sessione ordinaria
a)entro il mese di marzo per deliberare sul conto consuntivo e sulla relazione delle attività svolte nell’anno precedente;
b)entro il mese di ottobre per deliberare sul bilancio preventivo e sul programma di massima per l’anno successivo;
c)per deliberare su tutte le materie che ad essa vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo;
d)per eleggere, mediante voto segreto, il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, scelti tra i Soci;
in sessione straordinaria
e)per deliberare lo scioglimento dell’Aero Club ai sensi del successivo art. 28;
f)per deliberare eventuali modifiche statutarie;
g)In tutti gli altri casi per cui non è prevista la sessione ordinaria.
ART. 10
L’Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o, su richiesta motivata e corredata da ordine del giorno, da almeno un decimo degli aventi diritto al voto.ÂÂÂ
ART. 11
La convocazione dell’Assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione e spedito mediante lettera raccomandata postale o a mano o posta elettronica certificata a tutti gli aventi diritto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza; l’avviso può essere inviato nello stesso termine a mezzo posta elettronica semplice o faxa tutti gli aventi diritto che ne abbiano data preventiva autorizzazione.
L’avviso e l’invito devono indicare il tipo di assemblea(ordinaria o straordinaria), gli argomenti posti all’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione.
La riunione in seconda convocazione non può avere luogo prima che siano trascorse 24 ore né oltre trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.
Non sono ammesse deleghe per l’esercizio del diritto di voto.
ART. 12
Quorum costitutivo
L’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
Quorum deliberativo
Salvo quando diversamente disposto dal presente Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
Nelle assemblee straordinarie le deliberazioni sono prese con il voto favorevole dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto.
Capo III
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 13
Il Consiglio Direttivo dell’Aero Club è composto:
1.dal Presidente dell’Aero Club che lo convoca e lo presiede;
2.da cinque Consiglieri eletti dall’Assemblea, tra i quali il Presidente, a sua discrezione e se lo ritiene necessario, ÂÂÂ nomina un Vicepresidente.
3.da un Consigliere per ognuna delle specialità previste dall’art 2 del presente statuto, costituite in seno all' Aero Club.
I Consiglieri di cui al precedente punto 3 vengono eletti ai sensi del penultimo comma dell’art.1.
I Consiglieri durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale e/o altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché entro il territorio provinciale ove ha sede l'Aero Club. Esso deve essere convocato per iscritto, anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno 48 ore prima di quello fissato per la riunione, indicando l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della convocazione.
In mancanza delle suddette formalità il Consiglio sarà comunque valido se sono presenti tutti i componenti e tutti i revisori.ÂÂÂ
Per comprovati motivi di assoluta urgenza la convocazione può essere fatta senza le formalità di cui sopra, con semplice preavviso telefonico di almeno 6 ore.
In caso di collaborazione diretta o indiretta dell'Aero Club Torino con Enti pubblici, anche territoriali (Comuni, Provincia, Regione, CCIAA, ecc.), è data facoltà al Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Revisori, di chiamare a far parte del Consiglio stesso alcuni membri, non elettivi, designati dagli Enti di cui sopra. Essi, pur avendo facoltà di intervento, non hanno diritto di voto e rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha cooptati.ÂÂ
ART. 14
Il Consiglio Direttivo è l’Organo di esecuzione delle decisioni assembleari e delibera su tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell’Assemblea, ivi compreso il conferimento di deleghe operative al Presidente ed ai Consiglieri.
Predispone i bilanci preventivi e consuntivi.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Capo IV
PRESIDENTE
ART. 15
Il Presidente dell’Aero Club è eletto dall’Assemblea fra i soci che siano atleti o tecnici sportivi in attività o che siano stati titolari, per almeno due anni, di tessera sportiva FAI.
L’elezione avviene con votazione a scheda segreta a maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto, in primo scrutinio, e a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, in secondo o successivo scrutinio.
Il Presidente dura in carica 4 anni ed è eleggibile per non più di tre mandati consecutivi.
Chi ha ricoperto perÂÂÂ tre mandati consecutivi la carica di Presidente non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dai successivi capoversi.
Per l'elezione successiva a tre o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga al primo scrutinio la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto, od al secondo una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei presenti aventi diritto al voto.
Qualora il Presidente uscente non raggiunga, nell’eventuale secondo scrutinio, il quorum del cinquantacinque per cento dei presenti aventi diritto al voto, evi sia almeno un altro candidato, verrà effettuata immediatamente una nuova votazione, alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere, salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta (50% + 1) dei voti dei presenti aventi diritto al voto.
In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova Assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.
E' comunque consentito un quarto mandato consecutivo se uno deiÂÂÂ tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie, purché il candidato ottenga le maggioranze di cui al secondo capoverso del presente articolo.
ART. 16
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Aero Club.
Il Presidente è competente a deliberare, in caso di indifferibilità ed urgenza, i provvedimenti che si rendessero necessari, da presentare alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, se nominato, oppure da un consigliere all'uopo pro-tempore designato dal Presidente stesso.
Il Presidente può delegare al Vicepresidente o ad un membro del Consiglio Direttivo la firma degli atti di ordinaria amministrazione.
Il Presidente può delegare il Vicepresidente o un membro del Consiglio Direttivo a presiedere l’Assemblea.
Capo V
COMMISSIONE PERMANENTE DI DISCIPLINA
ÂÂÂ ART. 17
La Commissione Permanente di Disciplina è composta dal Presidente dell’Aero Club, che la presiede, dal Vicepresidente, se nominato, e dal Consigliere più anziano di età, ovvero dai due consiglieri più anziani di età.
Il Presidente dell'Aero Club contesta gli addebiti al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni. Trascorso tale termine, anche in assenza di controdeduzioni del socio, la Commissione può comminare sanzioni nei confronti del socio che abbia:
a)compiuto atti disonorevoli;
b)mancato ai doveri sociali;
c)compiuto atti di indisciplina di volo;
d)compiuto violazioni sportive;
e)danneggiato, in qualunque modo, l’interesse materiale o l’immagine, il prestigio, il buon nome dell’AeC o dell’AeCI;
f)compiuto atti diretti a turbare l’ordinato svolgimento delle attività sociali.
La Commissione, se riconosce la responsabilità del socio, può infliggere le seguenti sanzioni:
1.Il rimprovero scritto.
2.La sospensione fino ad un anno.
3.La radiazione.
Le decisioni della Commissione sono comunicate al socio interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e ne verrà data informativa al consiglio ed all'Assemblea in occasione della prima successiva riunione..
ART 18
Contro i provvedimenti della Commissione Permanente di Disciplina è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri dell’Aero Club d’Italia entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione. Il ricorso non sospende l’applicazione del provvedimento disciplinare.
Le parti possono essere assistite da avvocati o da soci di Aero Club o di Associazioni federate all’Aero Club d’Italia.
La decisione del Collegio dei Probiviri dell’Aero Club d’Italia è provvedimento definitivo e prevede la liquidazione delle eventuali spese sostenute per il giudizio.
La radiazione può essere revocata con delibera motivata del Consiglio Federale dell’AeCI, non prima che sia trascorso un biennio dalla data del provvedimento definitivo.
Capo VI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 19
Il controllo dell’amministrazione dell’Aero Club è affidato ad un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Revisori eletti dall’Assemblea, i quali eleggono, tra di loro, il Presidente del Collegio.
Essi durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
I Revisori esaminano i bilanci, i conti consuntivi, i registri delle deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese, la contabilità e presentano le loro relazioni con le conclusioni e le proposte al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.
I verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori devono essere raccolti in apposito registro custodito presso la sede dell’Aero Club.
I Revisori dei Conti assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Capo VII
SOSTITUZIONE NEGLI ORGANI COLLEGIALI
DECADENZE E DIMISSIONI
ART. 20Â
In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione di alcuni membri (anche in tempi diversi, ma prima dell'assemblea di cui in appresso) fino alla metà dei componenti di qualunque organo collegiale, si fa luogo alla loro sostituzione, alla prima assemblea utile successiva, mediante elezione di tanti nuovi membri quanti sono quelli cessati, i quali resteranno in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di cui trattasi.In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione di uno o più dei Consiglieri rappresentanti di specialità di cui all'art. 13 n° 3 del presente statuto, entro sessanta giorni dall'evento dovrà essere convocata l'Assemblea della relativa specialità per la sostituzione del Consigliere decaduto.
In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione(anche in tempi diversi, ma priima dell'Assemblea di cui in appresso) della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Revisori dei Conti, si verifica la decadenza dell'organo stesso.
La decadenza del Consiglio Direttivo non comporta la decadenza del Presidente dell'Aero Club.ÂÂ
L’assemblea per l’elezione dei nuovi organi è fissata in prima convocazione non più tardi di novanta giorni dalla decadenza.
La mancata convocazione dell’assemblea entro tale termine comporta la decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo. In tal caso l’AeCI provvederà a nominare un commissario straordinario per la convocazione dell’assemblea.
La decadenza, per qualsiasi causa, di un Organo dell’Aero Club, salvo quanto previsto nel successivo art. 21, non comporta la decadenza degli altri organi. In tal caso si fa luogo al rinnovo, fino alla scadenza dell’Organo decaduto.ÂÂ
ART. 21
In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione del Presidente dell’Aero Club si verifica l’automatica e contemporanea decadenza del Consiglio Direttivo.
In tal caso il Consiglio Direttivo ed il Presidente, se dimissionario, restano in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’elezione dei nuovi organi (Presidente e Consiglio Direttivo)da parte dell’Assemblea, che deve essere fissata in prima convocazione non più tardi di novanta giorni dalla decadenza e deve essere indetta con avviso di convocazione inviato entro 15 (quindici) giorni dalla data della decadenza.
In caso di morte del Presidente assume la veste di facente funzione per il disbrigo degli affari correnti il Vicepresidente, se nominato, oppure il consigliere più anziano di nomina ed in caso di parità tra più consiglieri, il più anziano di età.
La data dell’Assemblea deve essere fissata, in ogni caso, entro novanta giorni dalla decadenza dalla carica.
TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE
ART. 22
Il patrimonio dell’Aero Club è costituito:
a)da tutti i beni mobili e immobili e dagli altri valori di proprietà dell’Aero Club;
b)dai beni mobili ed immobili dei quali l’Aero Club divenga a qualsiasi titolo proprietario.
ART. 23
Le entrate dell’Aero Club sono costituite:
a)dalle rendite patrimoniali;
b)dalle quote di ammissione una tantum per i nuovi soci, dai contributi associativi annuali, da ogni altro contributo ordinario e/o straordinario dei soci;
c)dai contributi volontari e dalle donazioni di persone o Enti pubblici e privati;
d)da proventi derivanti dall’attività istituzionale e da altre attività (anche commerciali) consentite e nei limiti consentiti;
e)dai fondi introitati a seguito di raccolte pubbliche occasionalmente svolte dall’Aero Club in presenza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
f)da eventuali contributi dell’AeCI e di altre Amministrazioni pubbliche.
ART. 24
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo e li sottopone per l'approvazione all’Assemblea.
Ai bilanci ed ai conti di cui al comma precedente va data adeguata pubblicità tra i soci.
ART. 25
Presso l’Aero Club devono essere conservati i registri previsti dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, ed in ogni caso:
a)il Libro dei Verbali dell’Assemblea;
b)il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;
c)il Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti;
d)il Libro dei Verbali della Commissione Permanente di Disciplina;
e)il Libro dei Soci, che può anche essere tenuto in formato elettronico, ma stampabile a semplice richiesta e comunque almeno annualmente entro il termine del 28 febbraio dell’anno successivo.
I suddetti libri devono essere tenuti in conformità alla normativa vigente.
TITOLO V
ATTIVITÀ SPORTIVA
ART. 26
Ogni anno, entro i termini indicati dall’Aero Club d’Italia, l’Aero Club sottopone al medesimo eventuali proposte concernenti l’attività sportiva, per il loro coordinamento nel quadro dell’attività sportiva nazionale.
Il Presidente dell’Aero Club propone all’AeCI le candidature per la nomina dei Giudici Sportivi.
TITOLO VI
SCIOGLIMENTO DELL’AERO CLUBÂÂÂ O SFIDUCIA DEGLI ORGANI SOCIALI
ART. 27
Lo scioglimento dell’Aero Club può essere deliberato dall’AeCI per gravi motivi, su proposta del Presidente dell'AeCI, o di almeno tre quarti degli associati riuniti in Assemblea.
In caso di scioglimento, l’Aero Club d’Italia provvede alla nomina di un Commissario liquidatore e indica l’Associazione, dalle analoghe finalità, cui devolvere il patrimonio, ovvero prescrive la destinazione dello stesso a fini di pubblica utilità, dedotto il capitale sociale per i Sodalizi costituiti in forma societaria.
I Revisori dei Conti, in carica al momento della messa in liquidazione, continuano a esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.ÂÂ ÂÂ
ART. 28
Per gravi motivi, su proposta del Presidente dell’AeCI, o a richiesta della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, l’AeCI può sfiduciare gli Organi dell’Aero Club e nominare un Commissario straordinario, il quale assume i poteri degli Organi disciolti.
Il Commissario resta in carica per sei mesi con poteri di ordinaria amministrazione, per provvedere alla ricostituzione degli organi revocati. Tale termine può essere prorogato, in caso di necessità, dall’Aero Club d’Italia secondo le esigenze.
ÂÂ
TITOLO VII
SCISSIONE DELL'AERO CLUB
ART. 29
In caso di scissione dell’Aero Club plurispecialistico in più Aero Club, l’Aero Club d’Italia, se richiesto da una o più parti, nomina un Commissario che dirime le controversie relative all’assegnazione dell’attivo e del passivo del patrimonio sociale.
Il Commissario procede alla formazione di una situazione patrimoniale alla data della scissione ed assegna i beni costituenti l’attivo patrimoniale ed i debiti costituenti il passivo, tenendo conto della loro destinazione d’uso, del numero dei soci praticanti le singole specialità e dell’ammontare delle quote sociali pagate dalle varie categorie di soci nel decennio precedente la scissione.ÂÂ ÂÂ
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 30
Il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti, eletti in forza dello statuto previgente, restano in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.
Le eventuali modifiche del presente statuto che si rendano necessarie per adeguarlo allo “statuto tipo” approvato dall’AeCI, o comunque per soddisfare a specifiche richieste dell’AeCI o delle competenti autorità, oppure per adeguarlo a nuove norme di legge, possono essere approvate dall’assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto. Il relativo verbale sarà sottoposto a registrazione.
(testo modificato dall'assemblea straordinaria del 23 novembre 2017 a rogito notaio Gianelli di Torino)